Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente che regola l'attribuzione dell' «assegno per il nucleo familiare» ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, è costituita dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
      La presente proposta di legge, che riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 6078), interviene a modificare l'articolo 2 del citato decreto-legge nella parte in cui - al comma 6 - definisce quali sono i soggetti che fanno parte del nucleo familiare.
      La precedente normativa, costituita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, stabiliva la corresponsione degli «assegni familiari», prevedendone l'erogazione, tra l'altro, in favore dei lavoratori che avessero figli a carico minori di diciotto anni oppure maggiorenni fino, rispettivamente, al ventunesimo anno o al ventiseiesimo anno di età, a seconda che frequentassero la scuola media professionale o l'università (articolo 4).
      La normativa successiva, costituita appunto dal decreto-legge n. 69 del 1988, sostituisce gli «assegni familiari» con un unico «assegno per il nucleo familiare», graduandone l'entità economica a seconda del numero dei componenti del «nucleo familiare».
      Orbene, nella definizione di «nucleo familiare», contenuta all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 1988, vengono inclusi soltanto i figli minori di diciotto anni e quelli maggiorenni con situazioni di inabilità, mentre non vengono

 

Pag. 2

menzionati e, dunque, ne sono implicitamente ma sicuramente esclusi, i figli maggiorenni fino al ventunesimo o al ventiseiesimo anno che frequentino rispettivamente la scuola superiore o l'università.
      Conseguentemente, la normativa vigente ha innovato la materia degli assegni familiari sostituendoli con l'«assegno per il nucleo familiare» il quale, però, in forza della definizione di «nucleo familiare», che non comprende i figli maggiorenni studenti, non è più corrisposto per i figli ultradiciottenni che frequentino un corso di studi secondario o universitario, come invece prevedeva la precedente normativa.
      Tale disposizione appare fortemente penalizzante e ingiusta in quanto esclude dal concetto di nucleo familiare i figli ultradiciottenni che frequentino la scuola secondaria superiore fino al ventunesimo anno di età e quelli che frequentino l'università fino al ventiseiesimo anno, ossia esclude la corresponsione dell'assegno in relazione ai soggetti che gravano di più sul bilancio familiare.
      La disposizione appare, inoltre, contrastante con i princìpi costituzionali di uguaglianza (il figlio ultradiciottenne che studia costa alla famiglia come e più del figlio minore), del diritto allo studio, che lo Stato deve promuovere con ogni mezzo e non ostacolare, e, in generale, con il principio di giustizia sostanziale (che impone di non penalizzare, ma anzi di agevolare le famiglie che fanno sacrifici per permettere ai figli di studiare e realizzarsi) sul quale poggia le basi tutto il nostro ordinamento giuridico.
      Per tali ragioni, la normativa di cui al citato articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, che poneva la corresponsione dell'assegno anche per i figli studenti ultradiciottenni, sembra più rispondente sia ai princìpi costituzionali (di uguaglianza, che impone di non trattare in maniera diversa situazioni uguali, e di promozione del diritto allo studio e, in generale, allo sviluppo della personalità), sia ad un canone di giustizia sostanziale dal quale il legislatore non può comunque prescindere.
      Pertanto, si propone di ripristinare la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare anche in favore di quei lavoratori che abbiano figli maggiorenni studenti, ossia di includere nel concetto di «nucleo familiare», di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, anche i figli ultradiciottenni fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola secondaria superiore e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l'università.
      Ciò, naturalmente, fermi restando i requisiti minimi di reddito previsti dalla normativa vigente per la corresponsione dell'assegno stesso.
 

Pag. 3